Art. 2
In vigore dal 29 gen 1985
1. Nei casi contemplati all' la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio una misura presa dalla Commissione. A maggioranza qualificata, il Consiglio può modificare o annullare detta misura.
2. Le misure sono abrogate secondo la procedura prevista al paragrafo 1 non appena le consultazioni previste dall'accordo in materia di pesca abbiano condotto al ripristino dell'equilibrio.
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