Art. 1
Secondo la procedura di cui all'articolo 2, sono decisi:
In vigore dal 29 gen 1985
a) l'adeguamento degli obblighi della Comunità in virtù dei protocolli di cui all', paragrafo 1, dell'accordo in materia di pesca;
b) la sospensione dell'accordo in materia di pesca prevista all'articolo 10;
c) in caso di sospensione, opportune misure per il trattamento all'importazione dei prodotti della pesca originari della Groenlandia.
Storico versioni
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