Art. 2

In vigore dal 28 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6. (3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 8. (5) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1. (6) GU n. L 313 dell'1. 12. 1984, pag. 45.
Storico versioni

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