Art. 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 è modificato come segue:
In vigore dal 28 gen 1985
1. Il testo che figura al punto c), primo trattino, lettera b) è sostituito dal seguente testo:
« b) 6 250 tonnellate, compreso il contingente della Finlandia di cui al punto q), originarie della Finlandia ».
2. La quantità di « 1 350 tonnellate » che figura al punto c), secondo trattino, lettera b) è sostituita da « 1 600 tonnellate ».
3. La quantità di « 500 tonnellate » che figura al punto h), lettera b) è sostituita da « 550 tonnellate ».
4. I termini « per il 1984 » che figurano al punto s) sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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