Art. 2
In vigore dal 28 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 8.
(5) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(6) GU n. L 313 dell'1. 12. 1984, pag. 45.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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