Art. 2

In vigore dal 24 ott 1983
1 . Una prima parte di 150 tonnellate del contingente tariffario comunitario , di cui all ' , viene suddivisa fra gli Stati membri ; le quote , che fatto salvo l ' sono valide fino al 31 dicembre 1984 , ammontano a : ( in tonnellate ) Benelux * 10 * Danimarca * 10 * Germania * 70 * Grecia * 1 * Francia * 30 * Irlanda * 5 * Italia * 5 * Regno Unito * 19 * 2 . La seconda parte di 50 tonnellate costituisce la riserva .
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