Art. 2
In vigore dal 24 ott 1983
1 . Una prima parte di 150 tonnellate del contingente tariffario comunitario , di cui all ' , viene suddivisa fra gli Stati membri ; le quote , che fatto salvo l ' sono valide fino al 31 dicembre 1984 , ammontano a :
( in tonnellate )
Benelux * 10 *
Danimarca * 10 *
Germania * 70 *
Grecia * 1 *
Francia * 30 *
Irlanda * 5 *
Italia * 5 *
Regno Unito * 19 *
2 . La seconda parte di 50 tonnellate costituisce la riserva .
Storico versioni
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