Art. 7
In vigore dal 24 ott 1983
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell ' renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto di cui trattasi la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni del prodotto di cui trattasi sulle loro quote man mano che tale prodotto è presentato in dogana , accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
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