Art. 2
In vigore dal 20 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 14.
(5) GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.
(7) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.
(8) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
(9) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.
(10) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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