Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6. (3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (4) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 14. (5) GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1. (6) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (7) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14. (8) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20. (9) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28. (10) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.
Storico versioni

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