Art. 4

In vigore dal 19 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1984 fino all'applicazione di accordi di autolimitazione con i paesi terzi interessati e, comunque, non oltre il 31 marzo 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS (1) GU n. C 180 del 7. 7. 1983, pag. 6. (2) Parere reso il 14 ottobre 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, p. 1. (4) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.
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