Art. 2
In vigore dal 19 ott 1983
Per i prodotti ed i paesi terzi di cui all', il rilascio di titoli d'importazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha luogo, durante il 1o trimestre del 1984, nei limiti dei quantitativi specificati all'.
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