Art. 5

In vigore dal 19 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS (1) GU n. C 192 del 19. 7. 1983, pag. 2. (2) Parere reso il 14 ottobre 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87. (5) GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 6.
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