Art. 3
In vigore dal 19 ott 1983
1. Il concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, di cui all', paragrafi 3 e 4, può essere concesso solo nell'ambito di un programma che deve essere presentato dal governo ellenico ed approvato dalla Commissione.
2. Il programma indica gli elementi di cui all' del regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia (5), fatta eccezione delle indicazioni di cui al punto 1, lettera b), di detto articolo.
La durata del programma è per lo meno uguale a quella dell'azione comune.
3. Su richiesta della Commissione il governo ellenico fornisce gli elementi addizionali di valutazione nell'ambito dei dati di cui al paragrafo 2.
4. La Commissione decide dell'approvazione del programma secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 270/79.
Storico versioni
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