Art. 4
In vigore dal 19 ott 1983
1. La durata dell'azione comune è limitata ad un anno, con decorrenza dal 1o gennaio 1984.
2. Il costo previsionale dell'azione comune a carico del Fondo, sezione orientamento, ammonta a 4 milioni di ECU.
3. Il Fondo può rimborsare il 50 % delle spese reali effettuate dalla Grecia per la realizzazione dell'azione comune.
Tuttavia, l'importo massimo imputabile per l'impiego dei divulgatori è limitato a 12 500 ECU per ogni nuovo divulgatore entrato in servizio.
4. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
5. Possono essere concessi anticipi fino all'80 % delle domande di rimborso presentate dal governo ellenico.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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