Art. 8
In vigore dal 17 ott 1983
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , alla propria parte cumulata del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione , il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate .
3 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto in questione , presentato in dogana , accompagnato da dichiarazioni d ' immissione in libera pratica .
Storico versioni
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