Art. 7
In vigore dal 17 ott 1983
La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli e , non appena ricevute le notifiche , informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1984 , dell ' entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell ' .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e , a tal fine , ne precisa l ' entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo .
Storico versioni
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