Art. 3
In vigore dal 17 ott 1983
1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro - qual è fissata dall ' , paragrafo 1 - ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva , in caso di applicazione dell ' , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù l ' entità della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più la seconda aliquota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche le terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite . Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo .
Storico versioni
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