Art. 5

In vigore dal 17 ott 1983
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva , al più tardi il 1° ottobre 1984 la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , al 15 settembre 1984 , ecceda del 20% il volume iniziale . Essi possono trasferire una quantità superiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro e non oltre il 1° ottobre 1984 , il totale delle importazioni del prodotto in questione , effettuate al 15 settembre 1984 ed imputate al contingente comunitario nonchù , se del caso , la frazione della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva .
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