Art. 3

In vigore dal 17 ott 1983
1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata dall ' , paragrafo 2 - ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva , in caso di applicazione dell ' , è utilizzata in ragione del 90% o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 10% della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù l ' entilà della riserva lo permetta . 2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione 90% o più anche la seconda aliquota , esso procede immediatamente , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 5% della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore . 3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la terza aliquota , esso procede immediatamente , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza . Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite . Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:3058:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo