Art. 8

In vigore dal 17 ott 1983
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' renda possibile le imputazioni , senza discontinuità , alla propria parte cumulata del contingente comunitario . 2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate . 3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione , alle loro aliquote , delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale è presentato in dogana , accompagnato da dichiarazioni d ' immissione in libera pratica . 4 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:3058:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo