Art. 8
In vigore dal 17 ott 1983
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' renda possibile le imputazioni , senza discontinuità , alla propria parte cumulata del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione , alle loro aliquote , delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale è presentato in dogana , accompagnato da dichiarazioni d ' immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:3058:oj#art-8