Art. 5
In vigore dal 17 ott 1983
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1984 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 settembre 1984 eccede il 20 % dell ' importo iniziale . Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1984 , l ' importo complessivo delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1984 e imputate a ciascuno dei contingenti , nonchù , se del caso , la frazione di ciascuna delle loro aliquote iniziali riversata alla riserva corrispondente .
Storico versioni
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