Art. 9
In vigore dal 17 ott 1983
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù venga osservato il presente regolamento .
articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Lussemburgo , addì 17 ottobre 1983 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G . VARFIS
( 1 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .
( 2 ) È convenuto che tale comma non osta a che un piombo riconosciuto dalle autorità consenta di soddisfare alle condizioni previste da detto comma .
ALLEGATO I
MODELLI DI CERTIFICATO DI FABBRICAZIONE
Formularie : vedi G.U .
ALLEGATO II
Paese di fabbricazione * Autorità competente *
India * Textile Committee { o ( per i tessuti di seta ) } Central Silk Board
Pakistan * Export Promotion Bureau *
Tailandia * Department of Foreign Trade *
Bangladesh * Export Promotion Bureau *
Laos * Service national de l ' artisanat et de l ' industrie *
Sri Lanka * Department of Commerce *
El Salvador * Dirección de commercio internacional *
Honduras * Dirección general de commercio exterior *
Indonesia * Ministero del Commercio e delle cooperative *
Guatemala * Dirección de commercio interior y esterior *
Argentina * Secretaría de Estado y commercio y negociaciones económicas internacionales
Storico versioni
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