Art. 9

In vigore dal 17 ott 1983
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù venga osservato il presente regolamento . articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 17 ottobre 1983 . Per il Consiglio Il Presidente G . VARFIS ( 1 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 . ( 2 ) È convenuto che tale comma non osta a che un piombo riconosciuto dalle autorità consenta di soddisfare alle condizioni previste da detto comma . ALLEGATO I MODELLI DI CERTIFICATO DI FABBRICAZIONE Formularie : vedi G.U . ALLEGATO II Paese di fabbricazione * Autorità competente * India * Textile Committee { o ( per i tessuti di seta ) } Central Silk Board Pakistan * Export Promotion Bureau * Tailandia * Department of Foreign Trade * Bangladesh * Export Promotion Bureau * Laos * Service national de l ' artisanat et de l ' industrie * Sri Lanka * Department of Commerce * El Salvador * Dirección de commercio internacional * Honduras * Dirección general de commercio exterior * Indonesia * Ministero del Commercio e delle cooperative * Guatemala * Dirección de commercio interior y esterior * Argentina * Secretaría de Estado y commercio y negociaciones económicas internacionales
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