Art. 3
In vigore dal 17 ott 1983
1 . Se una delle aliquota iniziali di uno Stato membro - quale è fissata dall ' , paragrafo 1 , ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva corrispondente , qualora sia stato applicato l ' - è utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù l ' entità della riserva lo permetta .
2 . Se , esaurita l ' una o l ' altra delle aliquote iniziali , la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più , tale Stato membro procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota , pari al 7,5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , esaurita una o l ' altra seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la terza aliquota , tale Stato membro procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota , pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento delle riserve .
4 . In deroga ai paragrafo 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite ai suddetti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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