Art. 2

In vigore dal 13 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Senza pregiudizio dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3017/79 o di una decisione diversa adottata dal Consiglio, il presente regolamento è applicabile fino all'entrata in vigore di un regolamento del Consiglio che istituisca misure definitive ma, al più tardi, fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 19 ottobre 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 ottobre 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS (1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9. (3) GU n. L 160 del 18. 6. 1983, pag. 18.
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