Art. 1
In vigore dal 13 ott 1983
Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e del Giappone, istituito con regolamento (CeE) n. 1631/83 è prorogato per un periodo non superiore a due mesi.
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