Art. 2
In vigore dal 13 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Senza pregiudizio dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3017/79 o di una decisione diversa adottata dal Consiglio, il presente regolamento è applicabile fino all'entrata in vigore di un regolamento del Consiglio che istituisca misure definitive ma, al più tardi, fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 19 ottobre 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 ottobre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. L 160 del 18. 6. 1983, pag. 18.
Storico versioni
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