Art. 4

In vigore dal 11 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica sino al 23 ottobre 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3035/66. (2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57. (4) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 24. (5) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
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