Art. 3

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano alle domande di anticipi:

In vigore dal 11 ott 1983
- dell'aiuto per il quale il diritto all'anticipo è acquisito anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento; - della restituzione all'esportazione concernente le esportazioni per le quali le formalità doganali sono state espletate prima della data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
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