Art. 2

1. In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1570/78:

In vigore dal 11 ott 1983
- le restituzioni di cui agli del regolamento (CEE) n. 2742/75 sono versate agli aventi diritto alla restituzione ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 1570/78, qualora questi ultimi adducano all'organismo competente la prova che il prodotto di base in questione è stato trasformato e/o utilizzato in conformità degli di cui sopra; - l'importo da pagare è quello applicabile il giorno della trasformazione del prodotto di base. 2. Le prove dell'utilizzazione di cui al primo trattino del paragrafo precedente sono quelle previste dall', paragrafo 4, e dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1570/78.
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