Art. 5
In vigore dal 6 ott 1983
Il controllo di cui all' del regolamento (CEE) n. 1687/76 deve comprendere un controllo sistematico della contabilità, nonché un controllo sul posto. Quest'ultimo può essere esercitato eventualmente mediante sondaggio.
Inoltre, per agevolare il controllo dell'utilizzazione nell'alimentazione degli animali, l'organismo d'intervento in questione procede ad una colorazione che consenta di identificare il prodotto. La colorazione deve essere effettuata con un minimo di spesa.
Storico versioni
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