Art. 4

In vigore dal 6 ott 1983
Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1836/82, qualora il prezzo d'offerta sia inferiore al prezzo di riferimento applicabile l'ultimo giorno valido per la presentazione delle offerte, maggiorato dell'1 %, l'offerta è valida soltanto se l'offerente fornisce la prova che ha costituito una cauzione che copra la differenza tra questi due prezzi. Tale cauzione è svincolata soltanto per i quantitativi per i quali l'aggiudicatario fornisca la prova dell'utilizzazione del cereali acquistati nell'alimentazione degli animali oppure, qualora si applichi l', dell'utilizzazione diretta nell'alimentazione dei volatili.
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