Art. 3

In vigore dal 6 ott 1983
1. In deroga alle disposizioni dell', paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1836/82, l'offerta presa in considerazione deve corrispondere almeno: - a 200 ECU per tonnellata nel mese di ottobre del 1983; - a tale prezzo, aumentato mensilmente dell'importo di una maggiorazione mensile prevista per il prezzo di riferimento, nei mesi seguenti. 2. In deroga all' del regolamento (CEE) n. 1836/82 le offerte, per essere ricevibili, devono vertere su un quantitativo almeno uguale a 200 tonnellate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2794:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo