Art. 3
In vigore dal 6 ott 1983
1. In deroga alle disposizioni dell', paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1836/82, l'offerta presa in considerazione deve corrispondere almeno:
- a 200 ECU per tonnellata nel mese di ottobre del 1983;
- a tale prezzo, aumentato mensilmente dell'importo di una maggiorazione mensile prevista per il prezzo di riferimento, nei mesi seguenti.
2. In deroga all' del regolamento (CEE) n. 1836/82 le offerte, per essere ricevibili, devono vertere su un quantitativo almeno uguale a 200 tonnellate.
Storico versioni
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