Art. 3

In vigore dal 3 ott 1983
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure idonee in stretta collaborazione con gli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2810:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo