Art. 1
In vigore dal 3 ott 1983
1. Fino al 31 dicembre 1983, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di Cipro, enumerati nell'allegato, sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria.
La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali sono indicati in allegato.
2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (4).
Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.
Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite dai commi precedenti.
Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.
3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati ai paesi terzi.
In questo caso la Grecia ripristina la riscossione dei dazi doganali che essa applica nei confronti dei paesi terzi alla data considerata.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle importazioni, effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.
Storico versioni
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