Art. 2
In vigore dal 3 ott 1983
Il presente regolamento sostituisce i regolamenti (CEE) n. 3592/82 e (CEE) n. 3593/82. Questi regolamenti sono abrogati il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Le importazioni dei prodotti in questione effettuate nell'ambito dei regolamenti precitati devono essere imputate sui massimali indicati all'allegato del presente regolamento.
A tale scopo, gli Stati membri comunicano alla Commissione con il primo prospetto mensile uno stato cumulativo delle importazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 1983 nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 3592/82 e (CEE) n. 3593/82.
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