Art. 6

In vigore dal 13 lug 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio dell'esercizio contabile 1984. Il regolamento n. 184/66/CEE è abrogato. Esso continua ad essere applicabile sino al termine dell'esercizio contabile 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1)  GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65. (2)  GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1. (3)  GU n. 213 del 23. 11. 1966, pag. 3637/66. (4)  GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 10. (5)  GU n. L 263 del 17. 10. 1977, pag. 1. (6)  GU n. L 347 del 7. 12. 1982, pag. 10. (7)  GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5. ALLEGATO Clausole del contratto di cui all'allegato 9 del regolamento n. 79/65/CEE I contratti conclusi tra l'organismo competente designato dalla Stato membro e ciascuno degli uffici contabili non appartenenti ad un servizio amministrativo scelti in conformità del regolamento n. 79/65/CEE contengono almeno ed in modo esplicito le clausole seguenti : — impegno dell'ufficio contabile a compilare le schede aziendali in conformità della regolamentazione comunitaria ; — impegno dell'ufficio contabile a trasmettere le schede aziendali entro termini che consentano di rispettare la regolamentazione comunitaria ; — impegno dell'ufficio contabile a fornire all'organo di collegamento tutti i chiarimenti da esso richiesti in merito allo svolgimento dei suoi compiti ; — impegno dell'ufficio contabile a rispettare il divieto di divulgare i dati contabili individuali raccolti e ogni altra informazione individuale di cui venga a conoscenza nello svolgimento o in occasione dello svolgimento dei suoi compiti nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola, impegno a vincolare le persone adibite a detti compiti all'osservazione degli stessi obblighi e impegno a prendere tutte le disposizioni a tal fine necessarie.
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