Art. 6
In vigore dal 13 lug 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'inizio dell'esercizio contabile 1984.
Il regolamento n. 184/66/CEE è abrogato. Esso continua ad essere applicabile sino al termine dell'esercizio contabile 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.
(2) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.
(3) GU n. 213 del 23. 11. 1966, pag. 3637/66.
(4) GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 10.
(5) GU n. L 263 del 17. 10. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 347 del 7. 12. 1982, pag. 10.
(7) GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.
ALLEGATO
Clausole del contratto di cui all'allegato 9 del regolamento n. 79/65/CEE
I contratti conclusi tra l'organismo competente designato dalla Stato membro e ciascuno degli uffici contabili non appartenenti ad un servizio amministrativo scelti in conformità del regolamento n. 79/65/CEE contengono almeno ed in modo esplicito le clausole seguenti :
—
impegno dell'ufficio contabile a compilare le schede aziendali in conformità della regolamentazione comunitaria ;
—
impegno dell'ufficio contabile a trasmettere le schede aziendali entro termini che consentano di rispettare la regolamentazione comunitaria ;
—
impegno dell'ufficio contabile a fornire all'organo di collegamento tutti i chiarimenti da esso richiesti in merito allo svolgimento dei suoi compiti ;
—
impegno dell'ufficio contabile a rispettare il divieto di divulgare i dati contabili individuali raccolti e ogni altra informazione individuale di cui venga a conoscenza nello svolgimento o in occasione dello svolgimento dei suoi compiti nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola, impegno a vincolare le persone adibite a detti compiti all'osservazione degli stessi obblighi e impegno a prendere tutte le disposizioni a tal fine necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:1915:oj#art-6