Art. 3

In vigore dal 13 lug 1983
Le schede aziendali, presentate secondo la forma richiesta dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 2237/77, previa verifica del loro contenuto da parte dell'organo di collegamento, vengano trasmesse da quest'ultimo in plico confidenziale alla Commissione al più tardi nove mesi dopo la fine dell'esercizio contabile cui si riferiscono. Qualora, nel rispetto del suddetto termine di nove mesi, un organo di collegamento possa trasmettere la totalità delle schede aziendali soltanto ad una data posteriore al 31 dicembre dell'anno successivo alla fine dell'esercizio contabile, l'organo di collegamento in causa trasmette alla Commissione, tra il 15 e il 31 dicembre, tutte le schede aziendali debitamente compilate di cui dispone; le restanti schede aziendali vengono trasmesse successivamente, entro i termini prescritti.
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