Art. 5
In vigore dal 13 lug 1983
1. La Commissione versa allo Stato membro una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata, trasmessale entro i termini di cui all'.
2. La retribuzione forfettaria è versata in due rate:
—
un acconto pari al 50 % della somma, all'inizio dell'esercizio contabile di ciascuno Stato membro, per il numero di aziende contabili di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (7);
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il saldo, il cui importo è calcolato moltiplicando la retribuzione per il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse alla Commissione, detratto l'acconto suddetto, entro sei mesi a decorrere dalla data di ricezione delle schede aziendali da parte della Commissione.
3. L'importo della retribuzione forfettaria è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento 79/65/CEE.
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