Art. 7
In vigore dal 8 nov 1982
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' renda possibibli le imputazioni , senza discontinuità , sulla loro parte cumulata del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione sulle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione , man mano che questi ultimi sono presentati in dogana , accompagnati da una dichiarazione d ' immissione in libera pratica .
4 . Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
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