Art. 6

In vigore dal 8 nov 1982
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli ed informa ciascuno di essi , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva . Essa informa gli Stati membri entro il 5 ottobre 1983 dell ' entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' . Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e , a tal fine , ne precisa l ' entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo .
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