Art. 3
In vigore dal 8 nov 1982
1 . Se l' aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è definita all ' , paragrafo 2 , o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva , in caso di applicazione dell ' - è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo , semprechù la consistenza della riserva lo permetta , di una seconda aliquota , pari al 10 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
2 . Se , dopo aver esaurito la propria aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato , in ragione del 90 % o più , anche la seconda aliquota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere totalmente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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