Art. 6
In vigore dal 8 nov 1982
La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e , non appena ricevute le notifiche , informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva .
Essa informa inoltre gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1983 , dell ' entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell ' .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e , a tal fine , ne precisa l ' entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo .
Storico versioni
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