Art. 3
In vigore dal 8 nov 1982
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata dall ' , paragrafo 2 - ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva , in caso di applicazione dell ' , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù l ' entità della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota , esso procede immediatamente , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo .
Storico versioni
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