Art. 8
In vigore dal 8 nov 1982
1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù l ' apertura delle quote supplementari da essi prelevate a norma dell ' renda possibile , senza discontinuità , le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , il libero accesso alle quote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva .
3 . Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissioni in libera pratica .
Storico versioni
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