Art. 8

In vigore dal 8 nov 1982
1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù l ' apertura delle quote supplementari da essi prelevate a norma dell ' renda possibile , senza discontinuità , le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario . 2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , il libero accesso alle quote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva . 3 . Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissioni in libera pratica .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1982:3097:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo