Art. 6
In vigore dal 8 nov 1982
Gli Stati membri sono autorizzati a scindere , a seconda delle loro prospettive d ' utilizzazione , le quote loro attribuite o prelevate dalla riserva in due parti , di cui una riservata ai vini destinati al consumo diretto , l ' altra ai vini destinati alla trasformazione .
Essi procedono tuttavia , durante l ' esercizio ed a seconda del fabbisogno reale che si rileva , ai necessari adattamenti della ripartizione iniziale .
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