Art. 7

In vigore dal 8 nov 1982
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e informa ciascuno di essi , non appena le pervengono le notifiche , del grado di utilizzazione della riserva . La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1983 , dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' . Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica l ' importo allo Stato membro che effettua l ' ultimo prelievo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1982:3097:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo