Art. 2

In vigore dal 25 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 25 giugno 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 . ( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 157 del 18 . 6 . 1976 , pag . 20 . ( 5 ) GU n . L 334 dell ' 1 . 12 . 1978 , pag . 58 . ( 6 ) GU n . L 84 del 4 . 4 . 1979 , pag . 1 .
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