Art. 2
In vigore dal 25 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 25 giugno 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 .
( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 157 del 18 . 6 . 1976 , pag . 20 .
( 5 ) GU n . L 334 dell ' 1 . 12 . 1978 , pag . 58 .
( 6 ) GU n . L 84 del 4 . 4 . 1979 , pag . 1 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1243:oj#art-2