Art. 3

In vigore dal 12 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica fino al 31 dicembre 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo addì 12 giugno 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . FRANÇOIS-PONCET ( 1 ) GU n . C 140 del 5 . 6 . 1979 , pag . 115 . ALLEGATO Quantitativi di cui all ' per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979 ( in tonnellate ) Specie * Divisioni CIEM * Contingenti * Assegnazioni * Merluzzo bianco * III b , c , d * 6 500 * Danimarca 4 757 * * * * Germania 1 743 * Aringa * III b , c , d * 3 000 * Danimarca 1 605 * * * * Germania 1 395 * Spratto * III b , c , d * 2 500 * Danimarca 1 980 * * * * Germania 520 * Salmone * III b , c , d * 325 * Danimarca 292,5 * * * * Germania 32,5
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