Art. 3
In vigore dal 12 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso si applica fino al 31 dicembre 1979 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Lussemburgo addì 12 giugno 1979 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . FRANÇOIS-PONCET
( 1 ) GU n . C 140 del 5 . 6 . 1979 , pag . 115 .
ALLEGATO
Quantitativi di cui all ' per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979
( in tonnellate )
Specie * Divisioni CIEM * Contingenti * Assegnazioni *
Merluzzo bianco * III b , c , d * 6 500 * Danimarca 4 757 *
* * * Germania 1 743 *
Aringa * III b , c , d * 3 000 * Danimarca 1 605 *
* * * Germania 1 395 *
Spratto * III b , c , d * 2 500 * Danimarca 1 980 *
* * * Germania 520 *
Salmone * III b , c , d * 325 * Danimarca 292,5 *
* * * Germania 32,5
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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